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Statuto sociale

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STATUTO

 

Articolo 1 – Costituzione e Affiliazione

 

  1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021 e ss. mod., una associazione sportiva dilettantistica, sotto la denominazione di “Tennis Club Cento Associazione Sportiva Dilettantistica”, che nel prosieguo del presente statuto (“Statuto”) è indicata con il termine di “Associazione”.

 

  1. L’Associazione si dichiara apolitica, aconfessionale e non razziale e non ha fine di lucro.

 

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

 

  1. L’Associazione non ha personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di Assemblea.

 

Articolo 2 - Sede

 

  1. L’ Associazione ha sede legale in Cento (FE) e sede sportiva in Cento (FE)

 

  1. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

 

  1. I colori sociali sono il blu e le sue gradazioni. Il marchio dell’Associazione viene individuato e approvato dal Consiglio Direttivo.

 

 

Articolo 3 - Scopi

 

  1. L’Associazione esercita, in via stabile e principale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs.
  2. 36/2021, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel (“FITP”) o di altri enti cui riterrà di affiliarsi, ivi comprese la gestione di impianti sportivi, la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dei propri associati; in particolare, ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del tennis, del padel, del beach tennis, del tennis in carrozzina e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre.

 

  1. Nei limiti previsti dall’articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

 

  • la gestione di centri benessere o fisioterapici;
  • la vendita di articoli sportivi;
  • l’organizzazione e la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di bar e ritrovi

sociali, culturali, ricreativi con obiettivi di autofinanziamento; in proposito, l’Associazione può

 

attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate e collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;

  • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

 

Articolo 4 - Durata

 

  1. La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con deliberazione

dell’Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo Statuto.

 

Articolo 5 - Affiliazione

 

  1. L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (“FITP”) e, se richiesto dai soci, nello spirito di ampliamento delle attività sportive e culturali, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, anche paralimpici.

 

  1. L’Associazione, per  sé  e  per  i  suoi  associati,  iscritti,  partecipanti,  ed  atleti  aggregati,  osserva  e  fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali delle Federazioni o Discipline o Enti di Promozione sportive cui è affiliata, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle direttive del CONI.

 

  1. L’Associazione rispetta le disposizioni emanate dalle federazioni sportive internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata e accetta i provvedimenti disciplinari degli organi competenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate adottati a suo carico, nonché le decisioni delle autorità sportive adottate in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita e all’attività dell’Associazione.

 

  1. L’Associazione garantisce l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti a presidio della lotta alla violenza di genere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate.

 

  1. L’Associazione adempie gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri affiliati, e provvede al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale.

 

  1. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione stessa e agli altri affiliati.

 

Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica

 

  1. L’Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, dalle competenti autorità previste dalla Legge e dai regolamenti federali.

 

  1. L’Associazione, ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi, deve mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento e apportare allo Statuto le modificazioni necessarie.

 

TITOLO II = ASSOCIATI

 

Articolo 7 - Associati

 

  1. L’Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito

delle disposizioni dello Statuto.

 

Articolo 8 - Ammissione all’Associazione

 

  1. L’ammissione all’Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
    1. presentazione della domanda;
    2. pagamento dei contributi associativi, comprensivo del costo della tessera federale atleta non agonista o agonista (per chi pratica attività sportiva) o socio (per chi non pratica alcuna attività sportiva);
    3. accettazione senza riserve dello Statuto, degli altri regolamenti sociali, delle deliberazioni degli organi sociali;
    4. accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

 

  1. Per l’ammissione di socio minorenne, la domanda è firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

 

  1. I soci, una volta ammessi all’Associazione, hanno, senza discriminazione alcuna:
    1. il diritto a partecipare alle attività associative;
    2. il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
    3. il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio annuale;
    4. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
    5. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

 

Articolo 9 - Tesseramento

 

  1. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla FITP ed agli altri Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate a cui l’Associazione è affiliata, ove espressamente richiesto dalle normative degli stessi.

 

Articolo 10 - Cessazione di appartenenza all’Associazione

 

  1. La qualifica di associato si perde:
    1. per dimissioni presentate per iscritto dall’associato al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello in cui la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo;
    2. per morosità secondo i termini fissati dallo Statuto;

 

  1. nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione; ricorrendo tale circostanza, l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso al Collegio arbitrale. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione del Collegio arbitrale1 che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.

 

  1. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

 

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

 

Articolo 11 - Organi sociali

 

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti

di tutti gli associati.

 

  1. Le cariche sociali sono elettive.

 

  1. Gli organi sociali sono:
    1. l’Assemblea;
    2. il Presidente;
    3. il Consiglio Direttivo;
    4. il Segretario;
    5. il Collegio dei revisori dei conti o il Sindaco revisore, ove istituiti;

 

  1. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Le stesse danno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, purché preventivamente autorizzate.

 

  1. Le cariche sociali e gli incarichi sono rinnovabili.

 

Articolo 12 - Assemblea

 

  1. L’Assemblea dei soci è sovrana; è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, ovvero in caso di impedimento dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal consigliere più anziano in carica, con avviso inviato, in forma scritta, agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione dell’avviso predetto presso la Sede sociale e pubblicazione sulla home page del sito web ufficiale dell’Associazione, nel medesimo termine.

 

  1. L’Assemblea è convocata obbligatoriamente 1 volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e per l’esame del rendiconto preventivo. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

 

  1. L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta motivata al Consiglio Direttivo

con l’indicazione degli argomenti da trattare da:

 

 

 

 

  1. almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
  2. la metà meno 1 dei componenti in carica del Consiglio Direttivo.

 

  1. L’avviso deve contenere la sede, la data, l’orario della convocazione e l’elenco analitico degli argomenti

da trattare.

 

  1. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla Legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

 

  • siano presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
  • vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  • venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
  • sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione  sugli  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno  nonché  di  trasmettere,  ricevere  e visionare documenti;
  • vengano indicati prima dell’Assemblea i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura

dell’Associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.

 

In presenza dei suddetti presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

 

  1. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell’Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

 

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

 

  1. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

 

  1. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell’Assemblea, in cui devono essere inseriti anche i verbali redatti per atto pubblico.

 

  1. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

 

  1. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati in modo da garantirne la massima diffusione.

 

  1. Laddove l’Assemblea sia elettiva o comporti la modificazione dello statuto, una copia del verbale va

inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.

 

Articolo 13 - Partecipazione all’Assemblea

 

  1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni e in regola con il pagamento dei contributi associativi e non sospesi per effetto di un provvedimento disposto ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b) dello Statuto.

 

  1. La partecipazione dell’associato all’Assemblea è strettamente personale; ciascun socio dispone di un solo voto e non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

 

  1. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale.

 

Articolo 14 - Costituzione dell’Assemblea

 

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica (e-mail), fax o telegramma anche whatsapp. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
  3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.8, comma 2.
  4. L’assemblea elegge ogni quattro anni il Consiglio direttivo dell’associazione.
  5. Per le decisioni su argomenti di natura straordinaria l’assemblea deve preventivamente constatare la presenza del quorum qualificato necessario per ogni argomento

 

Articolo 15 - Attribuzioni dell’Assemblea

 

  1. L’Assemblea delibera per:
    1. approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’anno trascorso;
    2. approvare i rendiconti economico-finanziari, il rendiconto consuntivo di gestione e lo stato patrimoniale;
    3. approvare i programmi dell’attività da svolgere;
    4. decidere su tutti gli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
    5. eleggere il Consiglio Direttivo;

 

  1. L’Assemblea con maggioranza qualificata delibera per:
    1. revocare il Consiglio Direttivo con la presenza della metà degli aventi diritto al voto;
    2. deliberare l’approvazione e le modificazioni statutarie e in merito all’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D. Lgs. 36/2021;
    3. deliberare lo scioglimento dell’Associazione con la presenza di metà degli aventi diritto al voto;
    4. deliberare la trasformazione, la fusione, lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio con la presenza di metà degli aventi diritto al voto;
    5. deliberare i diritti reali immobiliari con la presenza di metà degli aventi diritto al voto.

 

  1. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere formulate per iscritto e firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

 

  1. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Articolo 16 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

 

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorso un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea, se non altrimenti stabilito, sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi (esclusi in ogni caso agli astenuti) con voto palese. In ogni caso, l’elezione delle cariche sociali avviene con voto segreto.

 

  1. Gli argomenti di natura straordinaria sono approvati con seguenti maggioranze:
    1. eleggere il Consiglio Direttivo con maggioranza semplice dei votanti;
    2. revocare il Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei votanti;
    3. deliberare l’approvazione e le modificazioni statutarie e in merito all’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D. Lgs. 36/2021 con la maggioranza dei due terzi dei votanti;
    4. deliberare la trasformazione, la fusione, lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei

liquidatori e la devoluzione del suo patrimonio con la maggioranza dei quattro quinti dei votanti;

  1. deliberare i diritti reali immobiliari con la maggioranza semplice dei votanti.

 

  1. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’Associazione, previa affissione nei locali dell’Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’Assemblea di cui si chiede la visione del verbale.

 

Articolo 17 - Eleggibilità - Incompatibilità

 

  1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati maggiorenni, appartenenti all’Associazione da almeno 60 (sessanta) giorni, aventi diritto al voto e che non siano considerati atleti sportivi professionisti ai sensi delle disposizioni statutarie delle Federazioni sportive alle quali l’Associazione è iscritta. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, fermi restando gli altri requisiti necessari.

 

  1. Non possono inoltre ricoprire cariche sociali coloro che, in qualsiasi momento, si trovino in rapporti di dipendenza, professionali o d’affari con l’Associazione.

 

  1. E’ fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazione sportiva dilettantistica nell’ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ovvero altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP di cui l’Associazione faccia parte.

 

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

 

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 consiglieri, compreso il Presidente, nel numero determinato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio stesso o degli associati, immediatamente prima della votazione elettiva. In mancanza di determinazione da parte dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, incluso il Presidente.

 

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi, su convocazione del Presidente; può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
  2. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e fino al giorno dell’Assemblea dei soci che procede l’elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo eletto si costituisce entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del consigliere eletto più anziano di età. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina.
  3. Quando, per qualsiasi ragione, viene a mancare un componente del Consiglio Direttivo, egli è sostituito, fino alla scadenza normale del mandato:
    1. dal primo dei non eletti alle precedenti elezioni, se la mancanza si verifica tra l’elezione e la prima riunione valida;
    2. da altro membro eletto dalla prima successiva assemblea dei soci in tutti gli altri casi.

 

  1. Il Consiglio Direttivo decade:
    1. per dimissioni contemporanee (pervenute nell’arco di sette giorni) della maggioranza dei suoi componenti;
    2. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della maggioranza dei suoi componenti;
    3. per mancata approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea;
    4. per la revoca da parte dell’Assemblea.

 

  1. Nelle ipotesi di cui al punto 5, il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

 

Articolo 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

 

  1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione

amministrativa e tecnica dell’Associazione. Tra l’altro il Consiglio Direttivo ha la competenza per:

 

  1. la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del tesoriere e del direttore sportivo al proprio interno;
  2. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno sociale precedente e di quello preventivo;
  3. indire l’annuale assemblea obbligatoria dei soci da convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché́

le altre assemblee;

  1. determinare l’importo delle quote associative;
  2. assumere le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione

dell’Associazione;

  1. assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali

da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

  1. assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché́ di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  2. presentare all’assemblea il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  3. elaborare le proposte di modifica dello Statuto, ed emanare o modificare i regolamenti sociali;
  4. istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, Federazioni Sportive Nazionali e altri enti;
  5. nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari

funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

  1. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  2. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi al Collegio arbitrale;
  3. deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
  4. nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D. Lgs. 36/2021;
  5. svolgere qualsiasi altra funzione espressamente prevista nello Statuto e che non sia espressamente attribuita agli altri organi;
  6. l’adozione  di  modelli  organizzativi  e  di  controllo  dell’attività  sportiva  nonché  di  codici  di

condotta ai sensi dell’art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 39/2021.

 

 

  1. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salva ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

 

  1. La partecipazione al Consiglio Direttivo può avere luogo anche “da remoto” ai sensi dei precedenti

articoli 12.5 e 12.6 dello Statuto.

 

  1. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

 

  1. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza, del Vicepresidente o, in mancanza, del consigliere più anziano di età.

 

  1. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro dei verbali delle proprie adunanze e deliberazioni.

 

  1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

 

  1. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 20 - Presidente

 

  1. Il Presidente:
    1. è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei componenti;
    2. è rieleggibile;
    3. presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede alla convocazione;
    4. vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza;
    5. ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
    6. nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

 

  1. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
    1. per dimissioni;
    2. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

 

  1. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

 

  1. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, in regime di prorogatio.

 

Articolo 21 – Vicepresidente

 

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

 

  1. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

 

Articolo 22 – Segretario, tesoriere e dirigente sportivo

 

  1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, cura l’esazione delle entrate, la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali, l’adempimento di tutte le mansioni di segreteria.
  2. Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
  3. Il direttore sportivo coordina le attività sportive programmate dagli organi associativi e cura, in particolar modo, il settore tecnico dell’Associazione.
  4. Il Segretario, il tesoriere, il direttore sportivo temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente.

 

 

Articolo 23 – l’Organo di revisione

 

  1. L’Organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale, fino a un massimo di tre componenti, e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

 

  1. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il rendiconto, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

 

  1. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.

 

  1. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del suo presidente.

 

  1. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

 

  1. Per quanto compatibile con lo Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

 

TITOLO IV = DISCIPLINA E VERTENZE

 

Articolo 24 - Provvedimenti disciplinari

 

  1. Sia la FITP, sia gli altri Enti cui l’Associazione è affiliata, sia l’Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 25 e 26, indipendentemente gli uni dall’altra.

 

Articolo 25 - Provvedimenti disciplinari dell’Associazione

 

  1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:
  2. a) ammonizione;
  3. b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
  4. c) esclusione.

 

  1. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato, con termine di almeno 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione per presentare le proprie giustificazioni.

 

  1. Tutti i provvedimenti, inclusa l’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sono appellabili di fronte al Collegio Arbitrale di cui all’articolo 29.

 

Articolo 26 – Provvedimenti disciplinari della FITP o di altre autorità federali

 

  1. Gli organi di giustizia della FITP, o degli altri enti a cui l’Associazione aderisce, possono adottare, nel rispetto dei propri regolamenti, provvedimenti disciplinari a carico:
  2. a) dell’Associazione;
  3. b) degli amministratori e dirigenti dell’Associazione;
  4. c) dei tesserati dell’Associazione.

 

Articolo 27 – Responsabilità dell’Associazione per i provvedimenti disciplinari della FITP o di altre autorità.

 

  1. L’Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FITP, o dagli altri enti cui è affiliata.

 

  1. L’Associazione può richiedere all’associato, che abbia determinato, con il proprio comportamento, l’irrogazione di una sanzione a titolo di responsabilità oggettiva da parte degli organi della FITP o di altro ente cui l’Associazione è affiliata, il risarcimento del danno sofferto, anche ove lo stesso non sia di tipo pecuniario.

 

Articolo 28 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria interna

 

  1. L’Associazione, dal momento dell’affiliazione, i soci e gli aggregati, dal momento della loro ammissione all’Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l’associazione aderisce.

 

  1. Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano

con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

 

  1. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale di natura irrituale la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 808 del Codice di Procedura Civile, originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

 

  1. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia nell’ambito delle controversie tra associati, aggregati o con l’Associazione. Il diniego di autorizzazione deve essere sempre motivato. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa. Detta disposizione non si applica nel caso di controversie da promuovere nei confronti della FITP o altro ente cui l’Associazione è affiliata, di altre società o associazioni affiliate o tesserati di altre società o associazioni affiliate, per cui opereranno lo Statuto e i regolamenti della FITP o dell’ente di riferimento.

 

  1. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l’adozione di provvedimenti disciplinari fino all’esclusione dall’Associazione.

 

Articolo 29 - Collegio arbitrale

 

  1. Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a cui l’Associazione aderisce.

 

  1. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Comitato Regionale della Federazione Sportiva Nazionale a cui l’Associazione è affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell’arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.

 

  1. Gli arbitri,  perché  così  espressamente  convenuto  ed  accettato,  giudicano  secondo  equità  e  senza modalità di procedura, emettendo un lodo irrituale.

 

  1. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salve proroghe concesse in forma scritta da tutte le parti coinvolte nel procedimento, e, ai fini dell’esecuzione, deve essere depositato entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria dell’Associazione, che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti e a curarne l’esecuzione.

 

Articolo 30 – Lavoratori sportivi e volontari

 

  1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi

del D. Lgs. 36/2021.

 

  1. L’Associazione può altresì̀ stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani

atleti.

 

  1. Sono ammesse le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2021.

 

TITOLO V = FONDO COMUNE - RENDICONTO

 

Articolo 31 - Fondo comune - Entrate

 

  1. Il Fondo comune è costituito:
    1. dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
    2. da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione;
    3. dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

 

  1. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

 

  1. Le entrate annuali dell’Associazione sono costituite:

 

  1. dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
  2. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

 

Articolo 32 - Contributi degli associati

 

  1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall’Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate, stabilite e regolate nel regolamento interno con delibera del Consiglio Direttivo.

 

  1. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei trenta giorni successivi dalla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.

 

  1. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre dodici mesi comporta la

cancellazione dell’associato inadempiente, previa delibera dal Consiglio Direttivo.

 

  1. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

 

Articolo 33 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

 

  1. L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 

  1. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Presidente dell’Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.

 

  1. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all’attività che si intende svolgere nell’esercizio successivo.

 

  1. I rendiconti devono restare depositati presso la Sede dell’Associazione per i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

 

  1. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi delle disposizioni di Legge in materia, e devono restare a disposizione degli associati presso la Sede dell’Associazione per tutto l’esercizio al quale si riferiscono.

 

  1. Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto consuntivo, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.

 

  1. L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell’Assemblea.

Articolo 34 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

 

  1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, fatti gli eventuali accantonamenti, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’art. 3 dello Statuto.

 

  1. Durante la vita dell’Associazione ed al momento della sua cessazione, è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

 

  1. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

 

  1. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

 

TITOLO VI = SCIOGLIMENTO

 

Articolo 35 - Obblighi di carattere economico - Scioglimento

 

  1. Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell’Associazione avvengono:
    1. di diritto, quando l’Associazione non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali, di svolgere la propria attività e di provvedere al normale funzionamento;
    2. per deliberazione dell’Assemblea dei soci, a maggioranza di quattro quinti dei votanti, purché rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.

 

  1. In tale particolare circostanza, hanno diritto di voto tutti i soci, anche se non in regola con il pagamento dei contributi associativi. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

 

  1. L’Assemblea delibera contestualmente la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, e la destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio sociale, soddisfatte tutte le obbligazioni, in conformità delle prescrizioni legislative vigenti o, in mancanza, ad altra associazione avente analoga finalità o comunque a fini sociali sportivi ai sensi dell’art. 7.1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2021.

 

  1. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell’Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati.

 

Articolo 36 – Statuto e regolamenti

 

  1. Lo Statuto può essere modificato o abrogato dall’Assemblea dei soci, a maggioranza dei due terzi dei votanti.

 

  1. È facoltà del Consiglio Direttivo emanare regolamenti interni per disciplinare l’uso degli impianti sportivi, della sede e degli altri spazi, nonché per il funzionamento dei vari servizi.

 

  1. L’osservanza di tutti i regolamenti è obbligatoria per i soci e per gli aggregati.

 

TITOLO VII = DISPOSIZIONE FINALE

 

Articolo 37 - Richiamo normativo

 

  1. Per quanto non contemplato nello Statuto si fa rinvio alle norme dell’ordinamento giuridico italiano

ed a quelle delle Federazioni a cui l’associazione è affiliata, in quanto compatibili.

 

 

 

Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo (Legge n. 145) in quanto trattasi di un’Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta al R.A.S. e affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel al n. 08010378 (riconosciuta dal CONI).

 

Il presente statuto è esente dall’imposta di registro ai sensi del Dl 36-2021 in quanto trattasi di adeguamento statutario obbligatorio.

 

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